AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 SETTEMBRE 2022.

Le domande potranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2022  dagli alunni residenti in questo Comune e frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Scheggino, la Scuola Primaria di Sant’Anatolia di Narco e la Scuola Secondaria di primo grado di Vallo di Nera con le seguenti modalità:

  • a mano presso il Comune di Vallo di Nera, Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30,
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vallodinera@postacert.umbria.it.
File allegati

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SECONDARIA DI 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2022-2023.SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 29 SETTEMBRE 2022

Si rende noto è stata approvata la DGR n. 852 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Legge n. 448/1998, art. 27 e Legge n. 234/2021 – Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023”.

Possono di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 15.493,71.

Le domande potranno essere presentate al Comune di residenza entro il 29 settembre 2022 sull’apposito modello predisposto (allegato B).

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ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

  1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
  4. a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
  5. b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

  1. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 05 SETTEMBRE 2022, (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato o mediante ritiro dello stesso presso l’Ufficio elettorale comunale.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

MOVIMENTO POLITICO “VITA”. RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.

Si rende noto che presso la sede Comunale in Loc. Borbonea, è disponibile il modulo di raccolta firme del Movimento Politico “Vita” per la presentazione di una lista di candidati in relazione alle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (elezioni politiche del 25 settembre 2022).

La sottoscrizione potrà avvenire giovedì 18 agosto dalle ore 09:00 alle ore 13:30.

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO

L’art. 4- bis , comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v. , in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4- bis , resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione “vota all’estero”) .
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Si allega il   modello di opzione, che può essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4- bis .
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4- bis .
Tutte le opzioni comunque pervenute al comune entro la scadenza del 24 agosto saranno considerate valide.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.

Elezioni politiche 2022 – OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO.

Opzione degli elettori residenti all’estero per l ‘esercizio del diritto di voto in Italia in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno il 25 settembre 2022 (Legge n. 459/2001 art. 4, c. 2).

La domanda va presentata ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2022 all’Ufficio Consolare competente.

 

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Elezioni Politiche 25 settembre 2022

Con d.P.R. 21 luglio 2022 n. 97, pubblicato in G.U. del 21 luglio 2022 n. 169 sono stati convocati i Comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La data fissata per le elezioni è il giorno 25 settembre 2022.